Le differenze. Due istituti che ritornano periodicamente nel dibattito politico. Questa la principale differenza. L'amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l'indulto è una causa di estinzione della pena (non di quella accessoria, salvo diverse disposizioni). Pertanto, con l'amnistia lo Stato rinuncia all'applicazione della pena, mentre con l'indulto si limita a condonarla, in tutto o in parte, senza però cancellare il reato. Si tratta di due provvedimenti generali, ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono dalla grazia che, invece, è un provvedimento individuale. Non si applicano, invece, ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge.
La maggioranza necessaria. Amnistia e indulto vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale in base all'art. 79 della Costituzione. Prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n.1/1992 erano concessi dal Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione da parte delle Camere.
L'innalzamento del quorum di votazione (dalla maggioranza semplice a quella dei due terzi, superiore a quanto richiesto nel procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.) ha reso molto più difficile il ricorso a questi istituti. Dal 1992 sino ad oggi, vi è stato un solo caso di applicazione dell'art. 79 Cost. (l'indulto previsto dalla l. n. 241/2006). Mentre l'ultima amnistia risale al 1990. E' il Parlamento a decidere quali siano i reati da cancellare: in genere si è trattato di reati che non suscitano particolare allarme sociale.
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