martedì 8 ottobre 2013

DIFFERENZA FRA INDULTO E AMNISTIA





Amnistia e indulto. Il capo dello Stato ha annunciato, dopo aver visitato il carcere di Poggioreale, un messaggio alle Camere per valutare queste due ipotesi come possibili soluzioni per il problema del sovraffollamento carcerario. Per il quale l'Italia è stata condannata dalla corte di Strasburgo.

Le differenze.
Due istituti che ritornano periodicamente nel dibattito politico. Questa la principale differenza. L'amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l'indulto è una causa di estinzione della pena (non di quella accessoria, salvo diverse disposizioni). Pertanto, con l'amnistia lo Stato rinuncia all'applicazione della pena, mentre con l'indulto si limita a condonarla, in tutto o in parte, senza però cancellare il reato. Si tratta di due provvedimenti generali, ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono dalla grazia che, invece, è un provvedimento individuale. Non si applicano, invece, ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge.             



La maggioranza necessaria. Amnistia e indulto vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale in base all'art. 79 della Costituzione. Prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n.1/1992 erano concessi dal Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione da parte delle Camere.

L'innalzamento del quorum di votazione (dalla maggioranza semplice a quella dei due terzi, superiore a quanto richiesto nel procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.) ha reso molto più difficile il ricorso a questi istituti. Dal 1992 sino ad oggi, vi è stato un solo caso di applicazione dell'art. 79 Cost. (l'indulto previsto dalla l. n. 241/2006). Mentre l'ultima amnistia risale al 1990. E' il Parlamento a decidere quali siano i reati da cancellare: in genere si è trattato di reati che non suscitano particolare allarme sociale.

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