mercoledì 2 aprile 2014

CARCERI ITALIANE: CORRUZIONE, TORTURA E VIOLAZIONE SISTEMATICA DEI DIRITTI UMANI



Con 208 voti a favore, il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che modifica il codice di procedura penale sulle misure cautelari. Il provvedimento, che è stato modificato durante l'iter a Palazzo Madama, torna ora alla Camera. Intanto a Montecitorio è arrivato il sì definitivo al ddl sulle pene alternative al carcere che contiene, fra l'altro, anche la depenalizzazione dell'immigrazione clandestina e le norme sulla messa alla prova. Il testo è stato approvato dalla Camera con 332 sì, 104 no e 22 astenuti. Contro il provvedimento si sono espressi la Lega, che ha praticato l' ostruzionismo, il M5S e Fdi. Molti degli astenuti si sono registrati tra i banchi di Forza Italia. Dopo il voto, Nicola Molteni della Lega ha urlato rivolto ai banchi del Pd: "Vergogna".
Ma anche prima della votazione c'era stata tensione alla Camera, tanto che il leghista Massimiliano Fedriga aveva occupato i banchi del governo con un cartello contro il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ed era per questo stato espulso dall'Aula.

I tre pilastri della nuova legge - Arresti domiciliari, depenalizzazione dell'immigrazione clandestina (e di molti altri reati), messa alla prova: sono questi i tre pilastri su cui si fonda la riforma del sistema sanzionatorio approvata in via definitiva dalla Camera. Non tutte le norme, però, saranno immediatamente applicabili: all'attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovrà infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi.
                                                     

Domiciliari come pena principale - La nuova legge punta a decongestionare le carceri prevedendo, per i reati di lieve entità, la reclusione presso l'abitazione o presso un luogo di cura, assistenza o accoglienza. Secondo la delega, gli arresti domiciliari dovranno diventare la pena principale da applicare in automatico per tutti i delitti per i quali la pena massima non superi i tre anni. Nei casi in cui la pena va da 3 a 5 anni, sarà invece il giudice a decidere,tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del condannato.
Detenzione oraria - La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano in carcere i delinquenti abituali, professionali e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni). Il giudice dovrà anche tenere conto della tutela della persona offesa.
                                       

Lavori di pubblica utilità - Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Per almeno 10 giorni (durata minima), il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.
Meno reati -  In forza di una delega il governo trasformera' una articolata serie di reati in semplici illeciti amministrativi. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre fattispecie come ad esempio l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (solo se non superiori a 10mila euro), gli atti osceni, l' abuso della credulità popolare, le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
Immigrazione clandestina - Non è più un reato. L'arresto viene mantenuto solo per gli immigrati che rientrano in Italia dopo un provvedimento di espulsione.
Fuori dalla depenalizzazione - Non rientrano comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d'azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.
Messa alla prova - Da tempo sperimentata con i minori, viene ora estesa agli adulti. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, con l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l'esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento, o se il condannato commette nuovi delitti, scatta però la revoca della misura. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa. 





Contumacia - Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l'imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell'imputato. Finché dura l'assenza, è comunque sospesa la prescrizione.
Dopo le accuse mosse dai Radicali, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria diffonde i dati sulle carceri italiane spiegando che i detenuti presenti sono ad oggi 60.167 mentre la capienza regolamentare è di 48.309 posti detentivi. Rispetto al 2010, i detenuti sono diminuiti di 7.734 unità e la capienza regolamentare è aumentata di 3.287 posti. Il Dap quindi "smentisce in maniera categorica" una falsificazione dei dati e risponde con una nota, ad alcune dichiarazioni che invitavano a fornire i dati reali sulle carceri, come quelle della segretaria nazionale di Radicali italiani Rita Bernardini.                                   

Nessuna falsificazione - "In riferimento alle recenti dichiarazioni diffuse sugli organi di stampa in merito alla capacità ricettiva delle strutture penitenziarie e ai posti effettivi disponibili, dichiarazioni che accusano in sostanza l'Amministrazione Penitenziaria di falsificare i dati reali - si legge nella nota - il Dap intende smentire in maniera categorica e respingere con forza le accuse per la loro totale infondatezza, ritenendole diffamatorie e non supportate da alcun riscontro oggettivo e verificabile rispetto alle fonti da cui vengono tratti i dati. A tal fine il Dap precisa quanto segue: le strutture penitenziarie attive sul territorio nazionale sono 205; il numero dei detenuti presenti alla data odierna è di 60.167; la capienza regolamentare complessiva - calcolata secondo un parametro stabilito convenzionalmente dal Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 1975 (con riferimento agli ambienti di vita delle civili abitazioni) secondo il quale occorre garantire 9mq per una persona ospitata in cella singola e ulteriori 5mq per ciascun detenuto nelle camere detentive multiple - è di 48.309 posti detentivi. Al 31 dicembre 2010 i detenuti presenti erano 67.901 a fronte di una capienza regolamentare di 45.022 posti.”
                                  

Dati dinamici - La vastità del patrimonio edilizio penitenziario determina fisiologicamente un certo numero di posti indisponibili per ragioni di inagibilità e per esigenze di ristrutturazione ordinaria e straordinaria, pertanto alla data odierna il numero esatto dei posti detentivi effettivi disponibili è di 43.547, pari al 90,14% della capienza regolamentare. Tale dato, ovviamente fluttuante per i motivi anzidetti, è costantemente monitorato dal Dap e reso noto all'esterno e, prima di tutto, agli organismi internazionali che seguono l'andamento del sovraffollamento delle carceri in Italia. Va rilevato - conclude la nota - che, rispetto al 2010, i detenuti sono diminuiti di 7.734 unità mentre la capienza regolamentare è aumentata di 3.287 posti".

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